La Superficie Immobiliare: la superficie commerciale che si va ad acquistare e' normalmente cosi' composta: - superficie totale dell'unita' immobiliare comprensiva di tutti i muri interni - 50% della superficie dei muri perimetrali confinanti e 100% dei muri perimetrali non confinanti (se l'unita' e' in regime di condominio). - 50% della superficie dei balconi e 1/3 della superficie delle terrazze, se "proporzionate" alla superficie dell'appartamento (nel caso di attici con terrazze enormi si generalizza considerando 1/10 della superficie). - la cantina o il solaio vengono considerati accessori e solitamente non concorrono ad aumentare la superficie. - l'autorimessa viene di solito considerata a forfait, a secondo delle dimensioni, della comodita' di accesso e del livello di sicurezza. -il "verde" se condominiale non viene assolutamente considerato nel conto dei mq., mentre se si tratta di proprieta' esclusiva si tende a conteggiarlo come "terreno agricolo", ma anche qui esistono generalita' differenti di valutazione.
Il Contratto di Compravendita: Le fasi in cui e' divisa una compravendita sono di solito due: il compromesso e il rogito anche se spesso Vi e' una prefase in cui il proponente acquirente sottoscrive una "proposta d'acquisto". E' questo un documento con cui l'acquirente richiede entro un certo periodo di tempo la formale accettazione del proprietario dell'immobile alla sua offerta di acquistare quel bene. La proposta contiene i soli elementi economici e temporali dall'offerta ed e' spesso allegata ad un assegno di caparra (5-10% del prezzo offerto). Nel caso di presenza di un intermediario, la proposta e' direta all'agenzia che poi sottoporra', corredata di tutte le informazioni sul proponente acquirente (generalita',referenze bancarie ecc.) al propritario dell'immobile (ma l'assegno sara' sempre intestato direttamente alla proprieta'). Il Compromesso, deve indicare chiaramente tutte le clausole che saranno poi contenute nell'atto del trasferimento vero e proprio (cioe' il rogito) oltre, naturalmente le generalita' complete delle parti e la descrizione, il piu' accurata possibile, dell'immobile compravenduto - complessiva dei dati catastali aggiornati. E' bene redigerlo in 4 copie (una per ciascuna delle parti,due in previsione di eventuale registrazione dell'atto ) e che venga allegata la planimetria dell'immonbile. Le clausole essenziali: - il prezzo e le modalita' di pagamento. - i tempi di consegna dell'immobile e la data del rogito (non sempre il momento di passaggio del possesso e quello della proprieta' coincidono), - la dichiarazione del proprietario circa l'esistenza o meno di servitu', ipoteche etc. - la dichiarazione del proprietario circa la regolarita' edilizia e fiscale del bene.questo e' un punto fondamentale, perche' la mancata effettuazione,per esempio, di un condono edilizio, se vi sono state irregolarita', puo' condurre alla nullita' dell'atto notarile. Altre clausole dovrebbero contenere annotazioni circa il pagamento degli oneri condominiali:il venditore dichiarera' di essere o no in regola con tali versamenti, e l'acquirente precisera' da che data tali spese saranno a suo carico; il regime patrimoniale delle parti, (nei confronti sul diritto di famiglia); la scelta del notaio, o la data entro cui tale scelta sara' compiuta. Alcune frasi del rito sono poi: - "le parti promettono e si impegnano a..." - "....che acquista per se' o per persona fisica o giuridica da nominare al momento del rogito" - "la parte venditrice qui dichiara di essere a pieno titolo e a tutti gli effetti proprietario del bene" (questa frase e' generalmente seguita dal titolo di provenienza, ad esempio acquisto, donazione, successione) - "la vendita e' effettuata a corpo e non a misura" ;se la vendita e' a "corpo", nessun rimborso sara' dovuto all'acquirente nel caso in cui l'immobile risulti avere una superficie inferiore a quanto dichiarato; se la vendita e' a "misura" cioe' ú/mq., il Codice Civile stabilisce che qualora la superficie effettiva differisca da quella dichiarata per piu' del 5% il compratore ha diritto al rimborso di quanto in piu' pagato, o a rimettere in discussione l'intero contratto. Ma la clausola di gran lunga piu' importante riguarda il versamento della somma a titolo di caparra: è preferibile riferirsi alla caparra "confirmatoria" (art.1385 Codice Civile) piuttosto che a quella "penitenziale" (art.1386 C.C.), e cio' per cautela, nel caso in cui il contratto preliminare non venga perfezionato con il rogito. Nel primo caso, se e' inandepiente l'acquirente, il venditore ha diritto a trattenere l'intera caparra. Se inadempiente e' chi l'ha ricevuta, cioe' il venditore, l'acquirente ha diritto a vedersela restituire doppia.Infine, la parte adempiente puo' rivolgersi al giudice per ottenere l'adempimento forzoso del contratto. Se invece la caparra e' del tipo penitenziale, ciascuna delle parti si puo' "liberare" dall'impegno preso:restituendo il doppio della caparra ricevuta, se venditore, perdendo quella data, se acquirente. In definitiva la caparra confirmatoria assicura alle parti maggior protezione legale. Normalmente il compromesso si firma nel giro di alcuni giorni, o al massimo qualche settimana dall'accettazione della proposta d'acquisto. o dalla informale conclusione della trattativa. L'importo che di solito viene versato oscilla tra il 20 e il 50 % del prezzo pattuito. Scambiarsi possibilmente, se non proprio denaro contante, assegni circolari (non di conto corrente) o libretti di risparmio, diffidare sempre di tratte, cambiali o altre forme di paghero' e far ricorso, a forma di garanzie "serie"-ad esempio fidejiussioni bancarie-nel caso in cui la data di consegna dell'immobile preceda quella del rogito. Spesso, in casi del genere, si deposita la somma restante presso un professionista di fiducia delle parti.Somma che verra' ovviamente svincolata al momento in cui il rogito verra' sottoscritto. Non e' detto che il pagamento del prezzo pattuito debba per forza avvenire in due o tre soluzioni: le parti possono anche concordare delle soluzioni in piu' tranches.L'importante che questi ulteriori somme di acconto prezzo vengano ben specificate, con le relative scadenze.Il saldo, comunque,viene quasi sempre versato al rogito, che, solitamente segue il preliminare a distanza variabile tra due a sei mesi. Un tempo inferiore permettera',forse, all'acquirente di ottenere uno sconto "finanziario" sul prezzo concordato:un tempo piu' lungo obblighera', forse, il venditore a chiedere gli interessi sulla somma rimanente. Leggermente diverso e' il discorso se si va ad acquistare un immobile non ancora costruito, o in fase di costruzione (cio' che si chiama in gergo acquisto sulla carta). Generalmente l'accordo prevede una serie di pagamenti secondo lo stato di avanzamento lavori, che possono essere soggetti a cambiamenti, per la clausola di revisione prezzi. Con questo vincolo, cioe', i pagamenti possono mutare se aumentano i costi dei materiali e della manodopera. Per chiarezza, e' opportuno che l'impresa costruttrice definisca in atto i parametri di aggiornamento di tali prezzi, cosi' l'acquirente potra', in qualche modo, avere un controllo della situazione. Ovviamente, se e' possibile, questa clausola e' meglio evitarla.In ogni caso e' bene rogitare quanto si e' certi che l'immobile disponga di tutti i certificati d'uso (collaudo,abitalita' ecc.). Un consiglio:sempre, comunque, se non si e' piu' che pratici dell'argometo, far esaminare il testo del preliminare da un professionista esperto (avvocato,notaio,commercialista,consulente immobiliare) prima di firmare !! ;testo, che per consuetudine, viene predisposto dalla parte venditrice, o da chi la rappresenta. Essenziale, nel caso di appartamento occupato, e' naturalmente la citazione degli estremi del contratto di locazione, nonche' del canone corrisposto. Altrettanto fondamentale e' l'indicazione circa l'accollo del mutuo, residuo, se vi e', o la sua cancellazione. Una tutela particolare va osservata se si acquista un appartamento che viene consegnato ristrutturato a cura del venditore: accenni, a "previsti restauri" o frasi simili vanno accompagnate da una precisa descrizione degli interventi che saranno effettuati, o in corso di esecuzione e possibilmente anche con l'indicazione specifica dei materiali che verranno adoperati - rivestimenti, sanitari ecc. E' bene indicare anche i tempi di consegna previsti.Cio', naturalmente, per evitare difficili future vertenze, magari a rogito concluso. Accade, a volte, soprattutto se le parti gia' si conoscono bene, che tutte le indicazioni qui date siano assolutamente superflue.