Una assicurazione sul tuo immobile consente di proteggere il proprio investimento e di tutelarsi da ogni tipo di evento accidentale che potrebbe danneggiarlo. Le garanzie dell'assicurazione possono essere personalizzate in base a specifiche esigenze. Gli eventi principali e le relative garanzie sono: furto, rapina e incendio.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
1) Settori di Assicurazione:
L'assicurazione e' operante per i Settori e le Sezioni prescelti dal contraente e per i quali sono indicate le somme assicurate, i massimali e corrisposti i relativi premi.
2) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3) Decorrenza della Garanzia e Pagamento Del Premio:
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Societa'. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sopsesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Societa' al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
4) Modifiche dell'assicurazione:
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
5) Aggravamento del Rischio:
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Societa' di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Societa' possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
6) Diminuzione del Rischio:
Nel caso di diminuzione del rischio la Societa' e' tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
7) Limite dell' Indennizzo e del Risarcimento
Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Societa' potra' essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata a nei limiti del massimale per ciascun settore o per ciascuna sezione.
8) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento, la Societa' puo' recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
9) Proroga e periodo dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno e' prorogata per un anno e cosi' successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
11) Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia Generale cui e' assegnata la polizza.
12) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e' regolato dal contratto, valgono le norme di legge.